Di seguito, ecco due proposte di emendamento presentate dal nostro Gruppo al nuovo Regolamento in oggetto, proposto dal Municipio su nostra pressione, affinché il Comune si conformi alle regole del diritto superiore.
Purtroppo, durante la seduta di Consiglio comunale del 22 dicembre 2014, per pochi voti gli emendamenti non sono stati accolti, anche se hanno trovato un sostegno trasversale a tutti i partiti.
Gli emendamenti proposti sono quelli in rosso.
Art.
1
Omissis
2.
La videosorveglianza può essere eseguita, nel rispetto
dei principi di proporzionalità e finalità, nei seguenti luoghi
sensibili e necessitanti di sorveglianza e protezione,
Omissis
Motivazione
In
risposta all’interrogazione del 30 novembre 2013, il Municipio indicava di non
escludere a priori di ampliare in futuro la videosorveglianza a luoghi
sensibili quali il porto, la zona scuole/ex asilo, i futuri centri di raccolta
rifiuti interrati, anche se non è nelle sue intenzioni e nelle sue priorità
mettere il Comune sotto l’occhio del “Grande Fratello”. Questo vale per il
Municipio attuale, ma non sappiamo se varrà per i Municipi che si succederanno
in futuro. Scopo dell’emendamento è di rafforzare la protezione dei dati, obbligando
l’eventuale Municipio che volesse installare nuove videocamere a dimostrarne la
necessità e l’interesse pubblico, evitando che ad ogni angolo ci siano
videocamere, il che non sarebbe proporzionale e lederebbe i diritti dei
cittadini. Il principio di finalità obbliga inoltre l’autorità a far conoscere
ai cittadini la cui sfera privata è violata dalla videosorveglianza, i motivi
per cui è effettuata la raccolta dei propri dati.
Art.
3
Omissis
2.
Le aree soggette a videosorveglianza, lo scopo e la
base legale devono essere adeguatamente segnalati.
Motivazione
Vista la
delicatezza del tema della videosorveglianza e la violazione del rispetto della
vita privata del cittadino, come statuito anche dal Tribunale federale,
l’emendamento propone di rafforzare il grado d’informazione del cittadino sul
tema, indicando lo scopo (videosorveglianza dissuasiva) e la base legale
(riferimento al Regolamento). Anche qui si tratta di rimarcare uno dei principi
cardine della protezione dei dati, ovvero il principio di finalità.