Magliaso, 30 novembre 2013
Onorevole signor Sindaco,
onorevoli signori Municipali,
Da
qualche tempo l’ecocentro comunale è dotato di tre telecamere
posizionate all’entrata dello stesso, presumibilmente quale deterrente
al deposito selvaggio di rifiuti durante le ore di chiusura, un
principio senz’altro condivisibile.
Dopo una
verifica della legislazione comunale presente sul sito, che si presume
completo, non abbiamo constatato la presenza di un Regolamento specifico
sulla videosorveglianza, né la presenza di un semplice articolo in un
altro Regolamento o Ordinanza.
A fine
2009, rispondendo all’interrogazione 317.09 dell’allora deputato
socialista Manuele Bertoli e cofirmatari, il Consiglio di Stato indicava
quanto segue in merito alla videosorveglianza:
- Per essere lecita, la videosorveglianza deve fondarsi su una base legale. Generalmente è richiesta una legge in senso formale, quindi una normativa emanata dall'organo legislativo suffragata dal consenso democratico (diritto di referendum), che disciplini la materia perlomeno nei suoi elementi essenziali. Secondo questa impostazione, il principio della videosorveglianza a livello comunale dovrebbe quindi essere stabilito da un regolamento comunale, oppure fondarsi su una norma del diritto cantonale, di rango formale.
- In caso di restrizione grave dei diritti fondamentali la base legale che regge la videosorveglianza dev'essere sufficientemente trasparente e precisa e indicare almeno gli elementi seguenti, riservata una loro puntualizzazione in sede di normativa d'applicazione:
- lo scopo della videosorveglianza,
- quale organo è responsabile dell'elaborazione dei dati,
- l'oggetto, le modalità e i tempi della videosorveglianza,
- l'indicazione se le riprese sono registrate e, in caso affermativo, la durata della
conservazione dei dati,
-
chi può utilizzare le videoregistrazioni, a quale scopo, a quali
condizioni e in che
modalità, anche per quanto riguarda l'eventuale
comunicazione delle informazioni a
terzi.
- In caso di restrizioni non gravi dei diritti fondamentali può essere sufficiente inserire questi elementi in una normativa di rango inferiore alla legge, purché esista un riferimento (più o meno generico) in una base legale formale.
Nella
stessa risposta del Consiglio di Stato, si riprendevano alcune
considerazioni dell’Incaricato cantonale della protezione dei dati tra
cui la seguente:
- Per quanto riguarda i Comuni la situazione attuale può essere mantenuta, perché è conforme all'ordinamento costituzionale vigente: in virtù della competenza residua essi rimangono competenti in materia e, se intenzionati ad impiegare la videosorveglianza sul proprio territorio giurisdizionale, devono dotarsi di una specifica base giuridica formale, ossia di una disposizione in un regolamento comunale esistente o di un regolamento comunale ad hoc. In definitiva, si può concludere per lo statu quo, nel senso che non occorre una base legale quadro cantonale per risolvere la questione comunale.
Il
Consiglio di Stato rilevava poi che circa una ventina di comuni erano
all’epoca dotati di un sistema di videosorveglianza (ad oggi dovrebbero
essere almeno una quarantina) e che non tutti si erano dotati di una
base legale; esso si sarebbe però mosso tramite i servizi competenti per
richiamare i comuni all’adozione di una base legale.
Il 25
gennaio 2010, Manuele Bertoli e cofirmatari presentavano un’iniziativa
parlamentare generica volta all’introduzione nella legislazione
cantonale di norme per la videosorveglianza negli spazi pubblici, pur
mantenendo l’autonomia comunale. Allo stato attuale, tale iniziativa non
è ancora stata evasa.
Le
indicazioni provenienti direttamente dal Consiglio di Stato indicano
chiaramente come anche a Magliaso sia opportuno che il sistema della
videosorveglianza su suolo comunale sia retta da una base legale formale
(Regolamento comunale), specificato poi da un’ordinanza
Giova
ricordare che l’art. 6 cpv. 1 della Legge sulla protezione dei dati
personali (LPDP) prescrive che “[i] dati personali possono essere
elaborati qualora esista una base legale o se l’elaborazione serve
all’adempimento di un compito legale”.
Alla
luce di questa premessa, avvalendoci della facoltà data dagli art. 65
LOC e 27 ROC, sottoponiamo al lodevole Municipio la seguente
Interrogazione
1. Su quale base legale si è fondato per l’introduzione della videosorveglianza all’ecocentro comunale?
2. Se non si è basato su alcuna base legale, per quale motivo?
3. Alla
luce della risposta del Consiglio di Stato citata e della LPDP, intende
dotarsi al più presto di un Regolamento comunale in materia?
4.
Ritiene utile l’introduzione della videosorveglianza anche in altri
luoghi nel comune, nel rispetto comunque del principio di
proporzionalità?
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti.
Per il Gruppo Lega-UDC-Ind.
Luca Paltenghi
Daniele Bernasconi Marco Burkhard Paola De Gaudenzi
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