sabato 30 novembre 2013

Videosorveglianza comunale: quali le basi legali?

Magliaso, 30 novembre 2013

Onorevole signor Sindaco,
onorevoli signori Municipali,



Da qualche tempo l’ecocentro comunale è dotato di tre telecamere posizionate all’entrata dello stesso, presumibilmente quale deterrente al deposito selvaggio di rifiuti durante le ore di chiusura, un principio senz’altro condivisibile.

Dopo una verifica della legislazione comunale presente sul sito, che si presume completo, non abbiamo constatato la presenza di un Regolamento specifico sulla videosorveglianza, né la presenza di un semplice articolo in un altro Regolamento o Ordinanza.

A fine 2009, rispondendo all’interrogazione 317.09 dell’allora deputato socialista Manuele Bertoli e cofirmatari, il Consiglio di Stato indicava quanto segue in merito alla videosorveglianza:

  • Per essere lecita, la videosorveglianza deve fondarsi su una base legale. Generalmente è richiesta una legge in senso formale, quindi una normativa emanata dall'organo legislativo suffragata dal consenso democratico (diritto di referendum), che disciplini la materia perlomeno nei suoi elementi essenziali. Secondo questa impostazione, il principio della videosorveglianza a livello comunale dovrebbe quindi essere stabilito da un regolamento comunale, oppure fondarsi su una norma del diritto cantonale, di rango formale.
  • In caso di restrizione grave dei diritti fondamentali la base legale che regge la videosorveglianza dev'essere sufficientemente trasparente e precisa e indicare almeno gli elementi seguenti, riservata una loro puntualizzazione in sede di normativa d'applicazione:

         - lo scopo della videosorveglianza,

         - quale organo è responsabile dell'elaborazione dei dati,

         - l'oggetto, le modalità e i tempi della videosorveglianza,

         - l'indicazione se le riprese sono registrate e, in caso affermativo, la durata della 
           conservazione dei dati,

         - chi può utilizzare le videoregistrazioni, a quale scopo, a quali condizioni e in che 
           modalità, anche per quanto riguarda l'eventuale comunicazione delle informazioni a 
           terzi.

  • In caso di restrizioni non gravi dei diritti fondamentali può essere sufficiente inserire questi elementi in una normativa di rango inferiore alla legge, purché esista un riferimento (più o meno generico) in una base legale formale.

Nella stessa risposta del Consiglio di Stato, si riprendevano alcune considerazioni dell’Incaricato cantonale della protezione dei dati tra cui la seguente:

  • Per quanto riguarda i Comuni la situazione attuale può essere mantenuta, perché è conforme all'ordinamento costituzionale vigente: in virtù della competenza residua essi rimangono competenti in materia e, se intenzionati ad impiegare la videosorveglianza sul proprio territorio giurisdizionale, devono dotarsi di una specifica base giuridica formale, ossia di una disposizione in un regolamento comunale esistente o di un regolamento comunale ad hoc. In definitiva, si può concludere per lo statu quo, nel senso che non occorre una base legale quadro cantonale per risolvere la questione comunale.


Il Consiglio di Stato rilevava poi che circa una ventina di comuni erano all’epoca dotati di un sistema di videosorveglianza (ad oggi dovrebbero essere almeno una quarantina) e che non tutti si erano dotati di una base legale; esso si sarebbe però mosso tramite i servizi competenti per richiamare i comuni all’adozione di una base legale.

Il 25 gennaio 2010, Manuele Bertoli e cofirmatari presentavano un’iniziativa parlamentare generica volta all’introduzione nella legislazione cantonale di norme per la videosorveglianza negli spazi pubblici, pur mantenendo l’autonomia comunale. Allo stato attuale, tale iniziativa non è ancora stata evasa.

Le indicazioni provenienti direttamente dal Consiglio di Stato indicano chiaramente come anche a Magliaso sia opportuno che il sistema della videosorveglianza su suolo comunale sia retta da una base legale formale (Regolamento comunale), specificato poi da un’ordinanza

Giova ricordare che l’art. 6 cpv. 1 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) prescrive che “[i] dati personali possono essere elaborati qualora esista una base legale o se l’elaborazione serve all’adempimento di un compito legale”.


Alla luce di questa premessa, avvalendoci della facoltà data dagli art. 65 LOC e 27 ROC, sottoponiamo al lodevole Municipio la seguente



Interrogazione


1.  Su quale base legale si è fondato per l’introduzione della videosorveglianza all’ecocentro comunale?

2.  Se non si è basato su alcuna base legale, per quale motivo?

3.  Alla luce della risposta del Consiglio di Stato citata e della LPDP, intende dotarsi al più presto di un Regolamento comunale in materia?

4.  Ritiene utile l’introduzione della videosorveglianza anche in altri luoghi nel comune, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità?



Ringraziando per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti.



Per il Gruppo Lega-UDC-Ind.



Luca Paltenghi

Daniele Bernasconi Marco Burkhard Paola De Gaudenzi

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